3.6.08

Italia, diritti umani e reato di immigrazione clandestina

Ieri Louise Arbour, Alto commissario delle Nazioni Unite, ha bacchettato l'Italia sulla decisione del Governo di definire come reato l'immigrazione clandestina. La Arbour si è detta, inoltre, preocupata per i recenti attacchi ai Rom.
L'Italia è un Paese piccolo, non ha voce in capitolo sulla scena mondiale e, dato il grado di immaturità del Paese, ritengo che, in fondo in fondo, tutto questo non sia eccessivamente sbagliato. Ciò detto, però, l'Italia non ha mai leso i diritti umani di alcuno: e questa è una delle tante differenze rispetto agli Stati Uniti (sul punto, potremmo parlare - e un giorno lo faremo - delle problematiche inerenti la pena capitale, uno degli strumenti con cui gli Stati Uniti negano gran parte dei contenuti della loro Costituzione federale). Se il Governo, in un decreto legge (quindi, espressione legittima di una potestà legislativa, sì, esercitata dall'esecutivo ma che troverà a breve conferma nella volontà del Parlamento: è l'art. 77 della Costituzione che fino a ieri abbiamo tanto celebrato) o in un disegno di legge, decide di qualificare l' immigrazione clandestina come reato, ritengo che sia una scelta coerente rispetto alle istanze della popolazione italiana, desiderosa, primariamente, di sicurezza e di stabilità. Una scelta, quella del Governo, conforme alle promesse espresse in campagna elettorale. Riflettiamo sul punto giuridicamente: è reato un illecito penale. Ciò significa che il reato offende i valori sui quali l'ordinamento fonda se stesso, la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo. Da un punto di vista meramente accademico, poi, il reato in sé viene definito come "fatto umano, materiale, offensivo e colpevole". Di qui, emerge essere questa la definizione di reato: trattasi di un fatto umano, materiale, offensivo dei valori sui quali l'ordinamento fonda se stesso, la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo, e colpevole, sussistendo un legame tra colui che lo compie e il fatto stesso, sì che l'autore ha voluto commettere il reato (dolo) o, quanto meno, non ha impedito ciò che avrebbe dovuto impedire (colpa: aderisco alla teoria normativa della colpevolezza). Alla luce di ciò, chiediamoci: a) l'immigrazione clandestina è un fatto umano? Sì, perchè è compiuto da esseri umani; b) l'immigrazione clandestina è un fatto materiale? Sì, sostanziandosi in un actio, traducendosi quindi ben al di là delle semplici manifestazioni di pulsioni o di volontà che, rimanendo tali, non sono punibili (cfr. art. 25.1, Cost. ma anche art. 115, cp.); c) l'immigrazione clandestina è un fatto offensivo dei valori sui quali l'ordinamento fonda se stesso, la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo? Sì, visto che rappresenta un pericolo alla stabilità dello Stato e alla sicurezza della popolazione: non dimentichiamo che la definizione di Stato come "ente territoriale sovrano" si fonda su tre elementi che devono sussistere contestualmente al fine di potere parlare di Stato: il territorio, la sovranità, la popolazione; qualsivoglia fattore metta in pericolo l'esistenza di uno di questi tre elementi rappresenta un ostacolo alla sopravvivenza dello Stato; d) l'immigrazione clandestina è un fatto colpevole? Sì, viene posto in essere con la volontà di entrare nel territorio del Paese, con dolo.
Ergo, rimane da domandarsi solo perché l'immigrazione clandestina non sia già stata qualificata come reato, esattamente come è accaduto in Francia o nel Regno Unito già molto tempo fa. L'unica risposta che mi viene in mente - e qui spezzo una lancia a favore di quanti osteggiano la qualificazione dell'immigrazione clandestina come reato - si riferisce alla palese insufficienza delle strutture di accoglienza degli immigrati clandestini nel Paese e all'inesistenza di procedure per tradurre nei Paesi d'origine quanti sbarcano sul nostro territorio di nascosto. Ancora una volta, l'Italia è un passo indietro rispetto ai propri partners europei. L'unica soluzione plausibile, a questo punto, è che, a fianco di norme attestanti l'immigrazione clandestina come illecito penale, ne vengano elaborate altre volte a migliorare l'accoglienza e il ritorno in patria di tali immigrati. Ragionare, quindi, non solo dal punto di vista della norma sostanziale ma anche sotto il profilo procedurale: solo così potrà dirsi di essere compiuto un lavoro completo, coerente ed efficace.

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